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Ordinanza — n. 37581/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal transformation of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37581/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued for a different qualification of the crime based on alternative interpretations of witness statements, but the court found no radical transformation of the factual elements. Consequently, the court ruled that the defense rights were not prejudiced since the appellant could still present generic defenses, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 521 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds consist solely of factual complaints or alternative evaluations of evidence without demonstrating a radical transformation of the factual elements that creates uncertainty regarding the object of the charge.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints legal transformation resistance crime Supreme Court review permesso di promuovere un procedimento penale difesa penale minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 521 cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen
art. 521 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Trompino Rambo, nato a Ciriè il 21/7/1983 avverso la sentenza del 16/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna pe ril reato di cui all'art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volte a contestare la sussistenza del reato; manifestamente infondato il primo motivo di ricorso (sulla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, operata con la sentenza di appello, nel delitto di resistenza piuttosto che minaccia a pubblico ufficiale) dal momento che non si è in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, tenuto conto che, attraverso l'odierno ricorso, l'imputato è stato, comunque, in grado di svolgere le proprie difese, benché manifestamente infondate e generiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere es or Il Presi