Ordinanza — n. 37580/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM ABDSAMAD nato il 02/02/1991 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Karim Abdsamad, condannato per il reato di resistenza, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il motivo attiene solo al trattamento sanzionatorio, di cui si lamenta l'eccessività, benché risulti fissata nel minimo edittale, e il vizio di motivazione, pur a fronte di una puntuale e completa motivazione, che dà conto degli elementi considerati ex art.133 cod. pen. ; ritenuto quindi, che il motivo si risolve in una censura inammissibile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37580/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. ; ritenuto quindi, che il motivo si risolve in una censura inammissibile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM ABDSAMAD nato il 02/02/1991 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Karim Abdsamad, condannato per il reato di resistenza, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il motivo attiene solo al trattamento sanzionatorio, di cui si lamenta l'eccessività, benché risulti fissata nel minimo edittale, e il vizio di motivazione, pur a fronte di una puntuale e completa motivazione, che dà conto degli elementi considerati ex art.133 cod. pen. ; ritenuto quindi, che il motivo si risolve in una censura inammissibile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier stensore Il Presidente