Ordinanza — n. 37577/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORNARO OTTAVIO nato a TARANTO il 04/02/1976 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Fornaro Ottavio, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato, inoltre, che i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6-7 in relazione a modalità di trasmissione e tempistica della revoca del difensore di fiducia, non nota al giudice, e alla rituale nomina di difensore di ufficio; pag. 4 in relazione all'insussistenza della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.); ritenuto che anche il terzo motivo, che contesta la sussistenza del dolo, replica una censura già disattesa in sentenza con motivazione lineare e logica (v. pag. 4-5), alla quale il ricorso contrappone una critica generica; analoga genericità e manifesta infondatezza si riscontra per il motivo relativo alla pena e al giudizio di bilanciamento, non più da effettuare una volta esclusa la recidiva e applicata la riduzione per le attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 521 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37577/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Fornaro Ottavio, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato, inoltre, che i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6-7 in relazione a modalità di trasmissione e tempistica della revoca del difensore di fiducia, non nota al giudice, e alla rituale nomina di difensore di ufficio; pag. 4 in relazione all'insussistenza della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.); ritenuto che anche il terzo motivo, che contesta la sussistenza del dolo, replica una censura già disattesa in sentenza con motivazione lineare e logica (v. pag. 4-5), alla quale il ricorso contrappone una critica generica; analoga genericità e manifesta infondatezza si riscontra per il motivo relativo alla pena e al giudizio di bilanciamento, non più da effettuare una volta esclusa la recidiva e applicata la riduzione per le attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORNARO OTTAVIO nato a TARANTO il 04/02/1976 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Fornaro Ottavio, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato, inoltre, che i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6-7 in relazione a modalità di trasmissione e tempistica della revoca del difensore di fiducia, non nota al giudice, e alla rituale nomina di difensore di ufficio; pag. 4 in relazione all'insussistenza della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.); ritenuto che anche il terzo motivo, che contesta la sussistenza del dolo, replica una censura già disattesa in sentenza con motivazione lineare e logica (v. pag. 4-5), alla quale il ricorso contrappone una critica generica; analoga genericità e manifesta infondatezza si riscontra per il motivo relativo alla pena e al giudizio di bilanciamento, non più da effettuare una volta esclusa la recidiva e applicata la riduzione per le attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere stensore Il President