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Ordinanza — n. 37572/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37572/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Barakat Mohamed Abdelrazek Mohamed, nato in Egitto il 6/9/1999 avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata non essendo deducibile con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione che, stando al ricorrente, inficia la determinazione della pena inflittagli in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582-583, 585 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, pena che si sottrae a rilievi di illegalità sia nella determinazione della pena base e che degli aumenti per la continuazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37572/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 582-583, 585 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, pena che si sottrae a rilievi di illegalità sia nella determinazione della pena base e che degli aumenti per la continuazione;

Parole chiave

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allontanamento traffico aggravato di stupefacenti eccezione di illegalità inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento guida in stato di ebbrezza qualificata ammissione all'avvocatura
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Barakat Mohamed Abdelrazek Mohamed, nato in Egitto il 6/9/1999 avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata non essendo deducibile con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione che, stando al ricorrente, inficia la determinazione della pena inflittagli in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582-583, 585 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, pena che si sottrae a rilievi di illegalità sia nella determinazione della pena base e che degli aumenti per la continuazione;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della 1 r)- cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consiglib e tensore Il Pr4idente