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Ordinanza — n. 37571/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37571/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37571/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCESCO nato a PALERMO il 26/09/1961 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Russo Francesco è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; rilevato, infatti, che il ricorrente deduce che la Corte di appello in sede di rinvio, investita delle questioni attinenti al trattamento sanzionatorio, avrebbe omesso di motivare sulla ritenuta recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza considerare minimamente che su detti punti non vi era alcuno spazio di valutazione per il giudice del rinvio, trattandosi di motivi valutati e dichiarati inammissibili nella sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte (n. 21368/21 pag. 22, punto 8.4 per la recidiva e punto 8.5, che richiama il punto 6.4 a pag. 19 per le attenuanti generiche) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37571/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 21368/21 pag. 22, punto 8.4 per la recidiva e punto 8.5, che richiama il punto 6.4 a pag. 19 per le attenuanti generiche) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali recidiva nell'infrazione riconsiderazione procedure di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCESCO nato a PALERMO il 26/09/1961 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Russo Francesco è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; rilevato, infatti, che il ricorrente deduce che la Corte di appello in sede di rinvio, investita delle questioni attinenti al trattamento sanzionatorio, avrebbe omesso di motivare sulla ritenuta recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza considerare minimamente che su detti punti non vi era alcuno spazio di valutazione per il giudice del rinvio, trattandosi di motivi valutati e dichiarati inammissibili nella sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte (n. 21368/21 pag. 22, punto 8.4 per la recidiva e punto 8.5, che richiama il punto 6.4 a pag. 19 per le attenuanti generiche) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere stensore Il Presidente