Ordinanza — n. 37571/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCESCO nato a PALERMO il 26/09/1961 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Russo Francesco è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; rilevato, infatti, che il ricorrente deduce che la Corte di appello in sede di rinvio, investita delle questioni attinenti al trattamento sanzionatorio, avrebbe omesso di motivare sulla ritenuta recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza considerare minimamente che su detti punti non vi era alcuno spazio di valutazione per il giudice del rinvio, trattandosi di motivi valutati e dichiarati inammissibili nella sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte (n. 21368/21 pag. 22, punto 8.4 per la recidiva e punto 8.5, che richiama il punto 6.4 a pag. 19 per le attenuanti generiche) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37571/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 21368/21 pag. 22, punto 8.4 per la recidiva e punto 8.5, che richiama il punto 6.4 a pag. 19 per le attenuanti generiche) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCESCO nato a PALERMO il 26/09/1961 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Russo Francesco è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; rilevato, infatti, che il ricorrente deduce che la Corte di appello in sede di rinvio, investita delle questioni attinenti al trattamento sanzionatorio, avrebbe omesso di motivare sulla ritenuta recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza considerare minimamente che su detti punti non vi era alcuno spazio di valutazione per il giudice del rinvio, trattandosi di motivi valutati e dichiarati inammissibili nella sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte (n. 21368/21 pag. 22, punto 8.4 per la recidiva e punto 8.5, che richiama il punto 6.4 a pag. 19 per le attenuanti generiche) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere stensore Il Presidente