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Ordinanza — n. 37568/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37568/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37568/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTICELLO GIANFRANCO nato a MARSALA il 16/08/1968 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Conticello Gianfranco, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono del tutto generici a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi i motivi alla mera enunciazione della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero in una censura non argomentata, senza indicare circostanze o evidenze, che avrebbero imposto l'assoluzione dell'imputato, e senza evidenziare specifiche incongruenze o carenze argomentative, meritevoli di controllo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37568/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., sono del tutto generici a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi i motivi alla mera enunciazione della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero in una censura non argomentata, senza indicare circostanze o evidenze, che avrebbero imposto l'assoluzione dell'imputato, e senza evidenziare specifiche incongruenze o carenze argomentative, meritevoli di controllo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero motivi di cassazione censura costituzionale impedimento di un atto dell'autorità rifiuto del servizio militare rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 192 cod. proc. pen
pen., sono del tutto generici a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi i motivi alla mera enunciazione della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTICELLO GIANFRANCO nato a MARSALA il 16/08/1968 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Conticello Gianfranco, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono del tutto generici a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi i motivi alla mera enunciazione della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero in una censura non argomentata, senza indicare circostanze o evidenze, che avrebbero imposto l'assoluzione dell'imputato, e senza evidenziare specifiche incongruenze o carenze argomentative, meritevoli di controllo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere tensore Il Presidente