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Ordinanza — n. 37567/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37567/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37567/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTINA SALVATORE nato a PARTINICO il 03/03/1990 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Mattina Salvatore, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non sono consentiti in sede di legittimità perché diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e delle prove senza confronto con la motivazione resa dai giudici di merito; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione alla destinazione alla cessione desunta dalla suddivisione della cocaina in 42 involucri, occultati negli slip, mentre si trovava in strada; dall'incompatibilità della predisposizione di una scorta con le condizioni economiche dell'imputato, come valutato dla primo giudice, pag. 3); rilevato che anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato con motivazione congrua, che attribuisce rilievo al comportamento tenuto dall'imputato al momento del controllo, indicativo di valutazione negativa sulla personalità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37567/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non sono consentiti in sede di legittimità perché diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e delle prove senza confronto con la motivazione resa dai giudici di merito; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione alla destinazione alla cessione desunta dalla suddivisione della cocaina in 42 involucri, occultati negli slip, mentre si trovava in strada; dall'incompatibilità della predisposizione di una scorta con le condizioni economiche dell'imputato, come valutato dla primo giudice, pag. 3); rilevato che anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato con motivazione congrua, che attribuisce rilievo al comportamento tenuto dall'imputato al momento del controllo, indicativo di valutazione negativa sulla personalità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena abbandono del procedimento per infrazione stradale decisione giustificata dell'assicuratore inesigibile malgrado lesioni salute assenza di caso di rigore peggioramento di uno stato anteriore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTINA SALVATORE nato a PARTINICO il 03/03/1990 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Mattina Salvatore, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non sono consentiti in sede di legittimità perché diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e delle prove senza confronto con la motivazione resa dai giudici di merito; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione alla destinazione alla cessione desunta dalla suddivisione della cocaina in 42 involucri, occultati negli slip, mentre si trovava in strada; dall'incompatibilità della predisposizione di una scorta con le condizioni economiche dell'imputato, come valutato dla primo giudice, pag. 3); rilevato che anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato con motivazione congrua, che attribuisce rilievo al comportamento tenuto dall'imputato al momento del controllo, indicativo di valutazione negativa sulla personalità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigli estensore Pre