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Ordinanza — n. 37566/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37566/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37566/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIA MYKOLA nato il 04/08/1996 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Melia Mykola, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché articolati in fatto e diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e delle prove; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione alla smentita proveniente dalle dichiarazioni del teste Saladino, dalla breve distanza del luogo di detenzione da quello di avvistamento, dalle dichiarazioni dell'operatrice della comunità- pag. 3); rilevato che anche il motivo relativo all'eccessività della pena non è deducibile, risolvendosi la censura nella generica richiesta di rideterminazione della pena in misura più favorevole ovvero in una valutazione propria dei giudici di merito, nella specie, giustificata e sorretta da congrua motivazione, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37566/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2-3 in relazione alla smentita proveniente dalle dichiarazioni del teste Saladino, dalla breve distanza del luogo di detenzione da quello di avvistamento, dalle dichiarazioni dell'operatrice della comunità- pag. 3); rilevato che anche il motivo relativo all'eccessività della pena non è deducibile, risolvendosi la censura nella generica richiesta di rideterminazione della pena in misura più favorevole ovvero in una valutazione propria dei giudici di merito, nella specie, giustificata e sorretta da congrua motivazione, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena remissione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva riduzione della pena controllo della commisurazione della pena pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIA MYKOLA nato il 04/08/1996 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Melia Mykola, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché articolati in fatto e diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e delle prove; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione alla smentita proveniente dalle dichiarazioni del teste Saladino, dalla breve distanza del luogo di detenzione da quello di avvistamento, dalle dichiarazioni dell'operatrice della comunità- pag. 3); rilevato che anche il motivo relativo all'eccessività della pena non è deducibile, risolvendosi la censura nella generica richiesta di rideterminazione della pena in misura più favorevole ovvero in una valutazione propria dei giudici di merito, nella specie, giustificata e sorretta da congrua motivazione, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier stensore Il Presiden