Ordinanza — n. 37566/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIA MYKOLA nato il 04/08/1996 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Melia Mykola, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché articolati in fatto e diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e delle prove; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione alla smentita proveniente dalle dichiarazioni del teste Saladino, dalla breve distanza del luogo di detenzione da quello di avvistamento, dalle dichiarazioni dell'operatrice della comunità- pag. 3); rilevato che anche il motivo relativo all'eccessività della pena non è deducibile, risolvendosi la censura nella generica richiesta di rideterminazione della pena in misura più favorevole ovvero in una valutazione propria dei giudici di merito, nella specie, giustificata e sorretta da congrua motivazione, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37566/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2-3 in relazione alla smentita proveniente dalle dichiarazioni del teste Saladino, dalla breve distanza del luogo di detenzione da quello di avvistamento, dalle dichiarazioni dell'operatrice della comunità- pag. 3); rilevato che anche il motivo relativo all'eccessività della pena non è deducibile, risolvendosi la censura nella generica richiesta di rideterminazione della pena in misura più favorevole ovvero in una valutazione propria dei giudici di merito, nella specie, giustificata e sorretta da congrua motivazione, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIA MYKOLA nato il 04/08/1996 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Melia Mykola, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché articolati in fatto e diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e delle prove; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione alla smentita proveniente dalle dichiarazioni del teste Saladino, dalla breve distanza del luogo di detenzione da quello di avvistamento, dalle dichiarazioni dell'operatrice della comunità- pag. 3); rilevato che anche il motivo relativo all'eccessività della pena non è deducibile, risolvendosi la censura nella generica richiesta di rideterminazione della pena in misura più favorevole ovvero in una valutazione propria dei giudici di merito, nella specie, giustificata e sorretta da congrua motivazione, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier stensore Il Presiden