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Ordinanza — n. 37564/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37564/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37564/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE ABDOU (C.U.I. 05UF1QG) nato il 09/04/1990 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Gueye Abdou è inammissibile per genericità, in quanto meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito, che hanno giustificato in modo congruo il diniego di sostituzione della pena con le misure di cui all'art. 53 I. 689/91, la cui applicazione discrezionale ai sensi dell'art. 58 I.cit.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 37564/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 05UF1QG) nato il 09/04/1990 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Gueye Abdou è inammissibile per genericità, in quanto meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito, che hanno giustificato in modo congruo il diniego di sostituzione della pena con le misure di cui all'art. 53 I. 689/91, la cui applicazione discrezionale ai sensi dell'art. 58 I.cit.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva motivi di cassazione sostituzione dei motivi occupazione sostitutiva esigibile motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE ABDOU (C.U.I. 05UF1QG) nato il 09/04/1990 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Gueye Abdou è inammissibile per genericità, in quanto meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito, che hanno giustificato in modo congruo il diniego di sostituzione della pena con le misure di cui all'art. 53 I. 689/91, la cui applicazione discrezionale ai sensi dell'art. 58 I.cit.

è ancorata alla prognosi favorevole formulabile, nella specie esclusa in ragione dei precedenti e della personalità dell'imputato; ribadito che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725). rilevato che in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716) ( ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere/àstensore Il President