Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging factual distortion under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Leonardo Circello inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Circello argued that the lower court's reasoning regarding his responsibility for the crime of evasion was factually incorrect and misrepresented the events. The court rejected this claim because the arguments were directed at reinterpreting the facts rather than challenging the legal application, which is not permitted in a legality appeal under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; Motions in a legality appeal directed at proposing an alternative reading of the facts or alleging factual distortion are inadmissible, as such appeals must focus solely on the correct application of law to the established facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRCELLO LEONARDO nato a LEOMBERG( GERMANIA) il 14/03/1980 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Circello Leonardo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché articolati in fatto e diretti a proporre una lettura alternativa del fatto, di cui si denuncia il travisamento, motivo questo non deducibile ex art. 606 cod. proc. pen.; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6-7 in relazione all'accertata inverosimiglianza della circostanza addotta per giustificare l'allontanamento dall'abitazione, specie in relazione alla sequenza dei fatti, ricostruita in sentenza- pag. 1-, che smentisce la tesi difensiva, risultata priva di riscontro); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere estensore Il Pr+dente