Ordinanza — n. 37560/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOXHAJ MIKEL nato il 17/03/1975 avverso la sentenza del 05/04/2022 del GIP TRIBUNALE di ASTIclata_aswisa_alle-partt- 1_ 2-`1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia Goxhaj Mikel impugna la sentenza dei Tribunale di Asti con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 37560/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia Goxhaj Mikel impugna la sentenza dei Tribunale di Asti con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOXHAJ MIKEL nato il 17/03/1975 avverso la sentenza del 05/04/2022 del GIP TRIBUNALE di ASTIclata_aswisa_alle-partt- 1_ 2-`1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia Goxhaj Mikel impugna la sentenza dei Tribunale di Asti con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
2. Il ricorrente censura la omessa motivazione in ordine alla assoluzione ex art.129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso