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Ordinanza — n. 37557/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for proposing alternative fact readings instead of formal motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37557/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued formal defects in the lower court's reasoning regarding criminal responsibility, but the court found these arguments merely proposed alternative interpretations of the facts rather than genuine procedural vices. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds did not meet the strict requirements for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal in legality is inadmissible if it merely proposes an alternative reading of the facts and evidence rather than demonstrating formal defects in the motivation.

Parole chiave

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legality proceeding admissibility alternative fact reading formal motivation defects criminal responsibility attribution general mitigating circumstances denial restituzione e risarcimento attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAKHAL MAHER nato il 22/06/1985 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Belakhal Maher, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono vizi di motivazione e travisamento delle prove, in realtà, propongono una lettura alternativa del fatto e del materiale probatorio; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione all'evoluzione dell'azione osservata dagli operanti e all'individuazione dell'abitazione dell'imputato, dalla quale era stato visto uscire e dove rinvenivano oltre 48 grammi di eroina e materiale per il confezionamento); ritenuto che anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 3 con riferimento al comportamento non collaborativo e ai precedenti penali dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglée estensore Il Pr