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Ordinanza — n. 37556/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37556/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37556/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE (C.U.I.050AGSS) KHADIM nato il 30/09/2002 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse Wade Khadim, con il quale si contesta il vizio di motivazione relativo all'entità della pena inflitta, è inammissibile perché proposto per un motivb generico nonché manifestamente infondato a fronte della completezza della motivazione resa in sentenza, che giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità e non occasionalità del fatto, della natura pesante dello stupefacente e del precedente specifico dell'imputato(Pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37556/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE (C.U.I.050AGSS) KHADIM nato il 30/09/2002 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse Wade Khadim, con il quale si contesta il vizio di motivazione relativo all'entità della pena inflitta, è inammissibile perché proposto per un motivb generico nonché manifestamente infondato a fronte della completezza della motivazione resa in sentenza, che giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità e non occasionalità del fatto, della natura pesante dello stupefacente e del precedente specifico dell'imputato(Pag.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti adeguamento della pena sanzioni penali remissione della pena gravità della pena pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE (C.U.I.050AGSS) KHADIM nato il 30/09/2002 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse Wade Khadim, con il quale si contesta il vizio di motivazione relativo all'entità della pena inflitta, è inammissibile perché proposto per un motivb generico nonché manifestamente infondato a fronte della completezza della motivazione resa in sentenza, che giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità e non occasionalità del fatto, della natura pesante dello stupefacente e del precedente specifico dell'imputato(Pag.

2) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier estensore Il Presirlente