Ordinanza — n. 37556/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE (C.U.I.050AGSS) KHADIM nato il 30/09/2002 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse Wade Khadim, con il quale si contesta il vizio di motivazione relativo all'entità della pena inflitta, è inammissibile perché proposto per un motivb generico nonché manifestamente infondato a fronte della completezza della motivazione resa in sentenza, che giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità e non occasionalità del fatto, della natura pesante dello stupefacente e del precedente specifico dell'imputato(Pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37556/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE (C.U.I.050AGSS) KHADIM nato il 30/09/2002 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse Wade Khadim, con il quale si contesta il vizio di motivazione relativo all'entità della pena inflitta, è inammissibile perché proposto per un motivb generico nonché manifestamente infondato a fronte della completezza della motivazione resa in sentenza, che giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità e non occasionalità del fatto, della natura pesante dello stupefacente e del precedente specifico dell'imputato(Pag.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE (C.U.I.050AGSS) KHADIM nato il 30/09/2002 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse Wade Khadim, con il quale si contesta il vizio di motivazione relativo all'entità della pena inflitta, è inammissibile perché proposto per un motivb generico nonché manifestamente infondato a fronte della completezza della motivazione resa in sentenza, che giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità e non occasionalità del fatto, della natura pesante dello stupefacente e del precedente specifico dell'imputato(Pag.
2) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier estensore Il Presirlente