Cassation court dismisses appeal against sentencing reduction for drug trafficking due to lack of specific penalty justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Miti Benson inadmissible, rejecting claims regarding the reduction of generic mitigating circumstances. The court found the lower court's reasoning sufficient as it referenced Article 133 of the Penal Code and the defendant's specific conduct involving drug residues and cash. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Specific and detailed motivation regarding the quantity of the imposed penalty is required only when the sentence is significantly above the average statutory measure; otherwise, general expressions of congruity and references to the gravity of the crime are sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITI BENSON nato a AGBOR( NIGERIA) il 07/09/1984 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; u92-/Li visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Miti Benson; OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso, attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio anche con riferimento all'estensione della riduzione, inferiore al terzo, delle attenuanti generiche, risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di merito che ha fatto pertinente riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. ed in particolare alla complessiva condotta posta in essere (all'atto del controllo si disfaceva di contenitori con residui di polvere bianca e rinvenimento di una significativa quantità di denaro in contate in casa); che detta motivazione, in quanto non illogica, risulta insindacabile in sede di legittimità; osservato, infatti, che quanto alla pena, va ribadito che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti - come nella specie - essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (tra le tante, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec