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Ordinanza — n. 37554/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for contesting sentencing discretion without alleging illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37554/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Labtouil Khalid inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged the trial court's application of a reduced sentence based on the advanced stage of the attempted crime, arguing a defect in reasoning. The court ruled that this argument was non-justiciable because the appellant failed to specifically allege the illegality of the sentencing discretion, rendering the appeal inadmissible de plano.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 615-bis c.p.p.: An appeal contesting the discretion of the court in applying a reduced sentence is inadmissible unless the appellant specifically alleges the illegality of the sentencing decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion attempted crime mitigation procedural defect de plano Italian Code of Criminal Procedure controllo della commisurazione della pena ammende per infrazione procedurale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 615-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 615 bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABTOUL KHALID (CUI 03D487K) nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Labtouì Khalid di è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito, atteso che il ricorrente contesta il vizio di motivazione della sentenza che ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha applicato la pena nella misura concordata tra le parti, ritenuto congrua e proporzionata la riduzione della pena applicata in ragione dello stadio avanzato del tentativo (pag. 1); ritenuto che il motivo non è deducibile, in quanto si contesta la mancata valutazione di elementi incidenti sull'entità della riduzione della pena, della quale comunque, non si denuncia l'illegalità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 615 bis cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier stensore Il Presidente