Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37550/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37550/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37550/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIDI ABDALI nato il 03/02/1996 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; t OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Khalidi Abdali sono inammissibili perché meramente reiterativi e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3, in cui si dà atto dell'insussistente violazione del principio del ne bis in idem sostanziale relativamente alle condizioni di emarginazione dell'imputato, valutate ai fini del diniego delle attenuanti generiche e del contenimento della pena a livelli minimi, in conformità all'orientamento di questa Corte secondo il quale lo stesso elemento può essere legittimamente rivalutato a fini diversi - Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011- e pag. 4, ove si dà atto della completezza della motivazione posta a fondamento del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37550/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali motivi di cassazione revisione della sentenza penale allegazioni di persecuzione contraddittorie riesame della domanda d'asilo impugnabilità della decisione di rinvio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIDI ABDALI nato il 03/02/1996 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; t OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Khalidi Abdali sono inammissibili perché meramente reiterativi e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3, in cui si dà atto dell'insussistente violazione del principio del ne bis in idem sostanziale relativamente alle condizioni di emarginazione dell'imputato, valutate ai fini del diniego delle attenuanti generiche e del contenimento della pena a livelli minimi, in conformità all'orientamento di questa Corte secondo il quale lo stesso elemento può essere legittimamente rivalutato a fini diversi - Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011- e pag. 4, ove si dà atto della completezza della motivazione posta a fondamento del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.