Ordinanza — n. 37548/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAquanto al contestuale compimento dell'atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale, lo stesso consisteva nell'evidente azione di contenimento e controllo della tifoseria con cui era stato iniziato un dialogo al fine di far cessare i disordini in atto, funzione correlata a quella più generale di controllo e presidio dell'ordine pubblico cui l'agente di pubblica sicurezza era preposto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37548/2022 — snpen · Corte di Cassazione: quanto al contestuale compimento dell'atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale, lo stesso consisteva nell'evidente azione di contenimento e controllo della tifoseria con cui era stato iniziato un dialogo al fine di far cessare i disordini in atto, funzione correlata a quella più generale di controllo e presidio dell'ordine pubblico cui l'agente di pubblica sicurezza era preposto;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANINI ANDREA nato a SIENA il 24/04/1974 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Campanini Andrea; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità del ricorrente quanto al contestato compimento dell'atto dell'ufficio, alla consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale e in ordine alla procedibilità per i delitti di lesioni sono generici in quanto non si confrontano con la sentenza della Corte di appello che, in ordine alle stesse doglianze, ha evidenziato come:
1) quanto al contestuale compimento dell'atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale, lo stesso consisteva nell'evidente azione di contenimento e controllo della tifoseria con cui era stato iniziato un dialogo al fine di far cessare i disordini in atto, funzione correlata a quella più generale di controllo e presidio dell'ordine pubblico cui l'agente di pubblica sicurezza era preposto;
2) quanto alla conoscenza della qualifica dell'operante da parte del ricorrente, la stessa emergeva dal contesto in cui si erano verificati i fatti, senza che la Corte abbia inteso assegnare rilevanza alcuna alla circostanza che la parte offesa indossasse dei guanti neri, come evidenziato in ricorso;
3) quanto alla dedotta improcedibilità del delitto di lesioni di cui al capo b), la procedibilità d'ufficio era conseguenza della contestata aggravante della connessione teleologica ritenuta sussistente a seguito della confutazione degli altri motivi tesi prospettare l'assenza dei presupposti ai fini dell'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che le censure si rivelano riproduttive di motivi adeguatamente vagliati dalla Corte di appello a cui il ricorrente tenta di contrapporre una parziale ricostruzione in fatto delle ragioni della decisione, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C