Ordinanza — n. 37543/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE CARLO ROSA nato a PAOLA il 31/10/1998 DE CARLO DOMENICO nato a PAOLA il 30/05/2002 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdate-trvVriso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. De Carlo Rosa e De Carlo Domenico, per mezzo del comunque difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati ascritti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37543/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE CARLO ROSA nato a PAOLA il 31/10/1998 DE CARLO DOMENICO nato a PAOLA il 30/05/2002 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdate-trvVriso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. De Carlo Rosa e De Carlo Domenico, per mezzo del comunque difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati ascritti.
2. I ricorrenti denunciano vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. e analoghi vizi in ordine alla confermata disposta confisca.
3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti la rinuncia ai motivi è stata integrale (come emerge dalla sentenza) con conseguente rinuncia in ordine al motivo afferente alla disposta confisca che aveva costituito specifico punto oggetto di censure in sede di gravame;
5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d