Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37543/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37543/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE CARLO ROSA nato a PAOLA il 31/10/1998 DE CARLO DOMENICO nato a PAOLA il 30/05/2002 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdate-trvVriso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. De Carlo Rosa e De Carlo Domenico, per mezzo del comunque difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati ascritti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37543/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia alla sostanza confisca di valori patrimoniali revoca del concordato spossessamento conseguente al fallimento rinuncia alla concessione confisca dei beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
I ricorrenti denunciano vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE CARLO ROSA nato a PAOLA il 31/10/1998 DE CARLO DOMENICO nato a PAOLA il 30/05/2002 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdate-trvVriso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. De Carlo Rosa e De Carlo Domenico, per mezzo del comunque difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati ascritti.

2. I ricorrenti denunciano vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. e analoghi vizi in ordine alla confermata disposta confisca.

3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti la rinuncia ai motivi è stata integrale (come emerge dalla sentenza) con conseguente rinuncia in ordine al motivo afferente alla disposta confisca che aveva costituito specifico punto oggetto di censure in sede di gravame;

5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d