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Ordinanza — n. 37542/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural defects under Law 103/2017 regarding plea bargain challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37542/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grievances raised did not fall within the permissible scope of challenges allowed after Law 103/2017. The appellant contested the lack of reasoning and the legal qualification of the offense in a plea bargain sentence, arguing for reclassification under specific articles of the Penal Code. The Court ruled that such challenges are only admissible if they concern the expression of the accused's will, legal error in qualification, or illegality of the penalty, none of which were substantiated here.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/90; Art. 448 c.p.p.; Law 103/2017: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding general challenges to the reasoning or legal qualification unless they constitute a manifest error or lack of will.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility Law 103/2017 legal qualification error cassation scope reati qualificati contro gli stupefacenti motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia Brandonisio Alessandro impugna la sentenza del Tribunale di Bari con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente censura l'assenza della motivazione, la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa riqualificazione nel delitto di cui all'art.
Art. 73 comma 4 d.P.R. 309/90
pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Law n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia Brandonisio Alessandro impugna la sentenza del Tribunale di Bari con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente censura l'assenza della motivazione, la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDONISIO ALESSANDRO nato a BARI il 11/09/1990 avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di BARI_date_Avviso alle ai;,. udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia Brandonisio Alessandro impugna la sentenza del Tribunale di Bari con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

2. Il ricorrente censura l'assenza della motivazione, la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa riqualificazione nel delitto di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. cit..

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti; si deve ribadire che erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.