Ordinanza — n. 37535/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPITELLI ANNA nato a UDINE il 14/04/1972 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cappitelli Anna; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, che unitariamente contesta sia la responsabilità che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta riproduttivo di motivi di censura già formulati in sede di gravame ed ai quali la Corte territoriale ha fornito completa e logica risposta là dove ha evidenziato la sussistenza del reato connesso all'allontanamento dalla abitazione senza idonea autorizzazione, esponendo le ragioni per cui non ha ritenuto di credere alla versione resa a giustificazione dalla ricorrente (pag. 2), apprezzamento complessivo delle risultanze processuali che, in quanto completo e logico, non è sindacabile in sede di legittimità; ritenuto che adeguata e corretta giuridicamente si rivela la decisione nella parte in cui ha ritenuto la condotta, consistita in un allontanamento da casa in ora notturna, di non scarsa offensività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37535/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., risulta riproduttivo di motivi di censura già formulati in sede di gravame ed ai quali la Corte territoriale ha fornito completa e logica risposta là dove ha evidenziato la sussistenza del reato connesso all'allontanamento dalla abitazione senza idonea autorizzazione, esponendo le ragioni per cui non ha ritenuto di credere alla versione resa a giustificazione dalla ricorrente (pag. 2), apprezzamento complessivo delle risultanze processuali che, in quanto completo e logico, non è sindacabile in sede di legittimità; ritenuto che adeguata e corretta giuridicamente si rivela la decisione nella parte in cui ha ritenuto la condotta, consistita in un allontanamento da casa in ora notturna, di non scarsa offensività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPITELLI ANNA nato a UDINE il 14/04/1972 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cappitelli Anna; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, che unitariamente contesta sia la responsabilità che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta riproduttivo di motivi di censura già formulati in sede di gravame ed ai quali la Corte territoriale ha fornito completa e logica risposta là dove ha evidenziato la sussistenza del reato connesso all'allontanamento dalla abitazione senza idonea autorizzazione, esponendo le ragioni per cui non ha ritenuto di credere alla versione resa a giustificazione dalla ricorrente (pag. 2), apprezzamento complessivo delle risultanze processuali che, in quanto completo e logico, non è sindacabile in sede di legittimità; ritenuto che adeguata e corretta giuridicamente si rivela la decisione nella parte in cui ha ritenuto la condotta, consistita in un allontanamento da casa in ora notturna, di non scarsa offensività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il