Ordinanza — n. 37533/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASTINI ANTONINO nato a PALERMO il 20/07/1966 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse del Ravastini, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi in sentenza con corretti argomenti giuridici; considerato, inoltre, che il primo motivo con il quale si contesta la sussistenza del dolo è reiterativo e privo di confronto con la motivazione resa, che correttamente ha considerato l'irrilevanza dei motivi dell'allontanamento dal luogo di detenzione e della durata dello stesso (pag.3); rilevato che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio è generica a fronte della motivazione offerta, che giustifica il diniego per il rilievo già attribuito al comportamento dell'imputato ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale con relativa incidenza sulla pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37533/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASTINI ANTONINO nato a PALERMO il 20/07/1966 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse del Ravastini, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi in sentenza con corretti argomenti giuridici; considerato, inoltre, che il primo motivo con il quale si contesta la sussistenza del dolo è reiterativo e privo di confronto con la motivazione resa, che correttamente ha considerato l'irrilevanza dei motivi dell'allontanamento dal luogo di detenzione e della durata dello stesso (pag.3); rilevato che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio è generica a fronte della motivazione offerta, che giustifica il diniego per il rilievo già attribuito al comportamento dell'imputato ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale con relativa incidenza sulla pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASTINI ANTONINO nato a PALERMO il 20/07/1966 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse del Ravastini, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi in sentenza con corretti argomenti giuridici; considerato, inoltre, che il primo motivo con il quale si contesta la sussistenza del dolo è reiterativo e privo di confronto con la motivazione resa, che correttamente ha considerato l'irrilevanza dei motivi dell'allontanamento dal luogo di detenzione e della durata dello stesso (pag.3); rilevato che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio è generica a fronte della motivazione offerta, che giustifica il diniego per il rilievo già attribuito al comportamento dell'imputato ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale con relativa incidenza sulla pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigli e estensore Il Presidente