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Ordinanza — n. 37532/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37532/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37532/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OROFINO ALESSANDRO nato a PALERMO il 03/03/1987 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Orofino Alessandro; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo attraverso cui si critica la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta, peraltro, manifestamente infondato e generico nella parte in cui non tiene conto della rilevata abitualità della condotta resa palese dal riferimento ai plurimi precedenti penali in materia di violazione delle prescrizioni delle misure di prevenzione, circostanza determinante ed assorbente che ha fatto escludere - essendo le ipotesi di reato in questione plurime e della stessa indole rispetto a quella di evasione per cui si procede - la occasionalità della condotta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37532/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. risulta, peraltro, manifestamente infondato e generico nella parte in cui non tiene conto della rilevata abitualità della condotta resa palese dal riferimento ai plurimi precedenti penali in materia di violazione delle prescrizioni delle misure di prevenzione, circostanza determinante ed assorbente che ha fatto escludere - essendo le ipotesi di reato in questione plurime e della stessa indole rispetto a quella di evasione per cui si procede - la occasionalità della condotta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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notificazione elettronica ammende per infrazione procedurale dichiarazione fiscale tardiva notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OROFINO ALESSANDRO nato a PALERMO il 03/03/1987 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Orofino Alessandro; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo attraverso cui si critica la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta, peraltro, manifestamente infondato e generico nella parte in cui non tiene conto della rilevata abitualità della condotta resa palese dal riferimento ai plurimi precedenti penali in materia di violazione delle prescrizioni delle misure di prevenzione, circostanza determinante ed assorbente che ha fatto escludere - essendo le ipotesi di reato in questione plurime e della stessa indole rispetto a quella di evasione per cui si procede - la occasionalità della condotta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il