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Ordinanza — n. 37530/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37530/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37530/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDA EMANUELE nato a MESSINA il 23/05/1995 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Branda Emanuele; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e adeguatezza del trattamento sanzionatorio è generico in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo gli stessi meramente evocativi dei vizi enunciati avendo la Corte di merito puntualmente evidenziato la esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna oltre che le ragioni poste a base del rigetto dei motivi tesi ad una riduzione del trattamento sanzionatorio ed alle circostanze attenuanti generiche (punto 4, pagg. 2 e 3 sentenza impugnata); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37530/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 3 sentenza impugnata); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena censure tardive attenuazione della pena motivi di cassazione ritardo scusabile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDA EMANUELE nato a MESSINA il 23/05/1995 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Branda Emanuele; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e adeguatezza del trattamento sanzionatorio è generico in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo gli stessi meramente evocativi dei vizi enunciati avendo la Corte di merito puntualmente evidenziato la esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna oltre che le ragioni poste a base del rigetto dei motivi tesi ad una riduzione del trattamento sanzionatorio ed alle circostanze attenuanti generiche (punto 4, pagg. 2 e 3 sentenza impugnata); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso