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Ordinanza — n. 37529/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison escape conviction for procedural inadmissibility and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Faranda Martino inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged his conviction for attempted escape and joint responsibility with another detainor, arguing for a different factual dynamic and procedural errors. The court rejected these claims, noting that the lower court's description of the escape attempt was consistent with existing trial records and lacked any logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the contested facts have already been correctly examined by the lower court and the appellant's arguments merely reproduce previously refuted censure without providing new evidence or logical justification.

Parole chiave

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prison escape conviction procedural inadmissibility joint criminal responsibility manifestly unfounded appeal Corte di Cassazione aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARANDA MARTINO nato a PATTI11 13/10/1991 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Faranda Martino; OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso attraverso cui si contesta la responsabilità per la tentata evasione ed il concorso con altro detenuto, oltre che declinati in fatto nella parte in cui tentano di accreditare una diversa dinamica della vicenda facendo riferimento alle risultanze processuali già correttamente vagliate dai Giudici di merito nella descrizione della condotta tesa a scavalcare il muro di cinta della casa circondariale unitamente ad altro detenuto (per il quale si è proceduto separatamente), risulta anche riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello; ritenuto che il terzo motivo, attraverso cui si deduce il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione, risulta anche manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito una descrizione délla vicenda che ha interessato il ricorrente nel tentativo di fuga priva di lacune e, quindi, ossequiosa delle risultanze processuali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso