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Ordinanza — n. 37527/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37527/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37527/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ANTONINO nato a MESSINA il 05/12/1982 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Rizzo Antonino; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la responsabilità evidenziando l'assenza di elementi che depongano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di appello ha correttamente osservato come, nonostante la non elevata percentuale di principio attivo contenuta nella sostanza in sequestro, la stessa era comunque sufficiente per la predisposizione di almeno cento dosi ad effetto stupefacente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37527/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ANTONINO nato a MESSINA il 05/12/1982 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Rizzo Antonino; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la responsabilità evidenziando l'assenza di elementi che depongano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di appello ha correttamente osservato come, nonostante la non elevata percentuale di principio attivo contenuta nella sostanza in sequestro, la stessa era comunque sufficiente per la predisposizione di almeno cento dosi ad effetto stupefacente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo eccezioni processuali tardive ammende per infrazione procedurale tempestività dell'inoltro allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ANTONINO nato a MESSINA il 05/12/1982 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Rizzo Antonino; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la responsabilità evidenziando l'assenza di elementi che depongano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di appello ha correttamente osservato come, nonostante la non elevata percentuale di principio attivo contenuta nella sostanza in sequestro, la stessa era comunque sufficiente per la predisposizione di almeno cento dosi ad effetto stupefacente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2