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Ordinanza — n. 37526/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37526/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37526/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAONESSA DAVIDE nato a MESSINA il 24/07/1974 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Paonessa, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di oltraggio e danneggiamento aggravato sono inammissibili per assoluta genericità; • considerato, inoltre, che il motivo genericamente denuncia la mancanza di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen. senza allegare o indicare evidenze che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato e senza confrontarsi con la motivazione resa; rilevato che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio è generica, consistendo nella mancata verifica di congruità della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37526/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. senza allegare o indicare evidenze che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato e senza confrontarsi con la motivazione resa; rilevato che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio è generica, consistendo nella mancata verifica di congruità della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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proporzionalità della pena errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAONESSA DAVIDE nato a MESSINA il 24/07/1974 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Paonessa, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di oltraggio e danneggiamento aggravato sono inammissibili per assoluta genericità; • considerato, inoltre, che il motivo genericamente denuncia la mancanza di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen. senza allegare o indicare evidenze che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato e senza confrontarsi con la motivazione resa; rilevato che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio è generica, consistendo nella mancata verifica di congruità della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere estensore Il Priesidente