Italian Supreme Court dismisses appeal regarding inadmissibility of police statements and drug charge qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vetere Antonello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that his statements to police during a seizure were involuntary and thus unusable, but the Court noted these claims were repetitive from the lower court's appeal stage. The court rejected the request to reclassify the offense as a professional drug crime, citing the significant quantity of cocaine and evidence of organized activity already established by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible if the grounds are repetitive of those already rejected in the appeal judgment and lack new factual or legal elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETERE ANTONELLO nato a COSENZA il 10/01/1984 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Vetere Antonello nonché i motivi nuovi trasmessi in data 5 settembre 2022 in cui si richiede il rinvio del ricorso alla Sesta Sezione Penale, rilevando la non spontaneità delle dichiarazioni rese dal Vetere e, quindi, deducendo la loro inutilizzabilità;
OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; osservato che in ordine al primo motivo di ricorso attraverso cui deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria durante il sequestro e la perquisizione, contesto durante il quale dichiarava di essere il titolare della sostanza stupefacente del tipo cocaina rinvenuta nella rimessa della villa dei genitori sottoposta a sequestro, il motivo è riproduttivo di quello formulato in sede di gravame ed a cui la Corte di merito ha fornito ineccepibile risposta facendo presente che, contrariamente a quanto dedotto, le dichiarazioni erano state comunque firmate dal ricorrente seppur inserite nell'ambito del verbale di sequestro ed arresto, mentre, sotto altro profilo, le stesse erano state apprezzate unitamente al rinvenimento di materiale necessario per la predisposizione in dosi (due bilancini di precisione ed un coltello intriso di sostanza bianca), nell'ambito del giudizio abbreviato; considerato che il primo motivo di ricorso che censura l'esclusa riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90, risulta anche declinato in fatto nella parte in cui, oltre a minimizzare il rilevante dato quantitativo (sostanza stupefacente del tipo cocaina per 266 grammi parzialmente già suddivisa in dosi), mentre generica risulta l'identica censura già avanzata in sede di gravame nella parte in cui non menzione i plurimi rilievi complessivamente valorizzati dalla Corte di merito che ha osservato come tutto il contesto militasse per una illecita attività professionalmente condotta ai fini della conferma della corretta qualificazione giuridica e l'esclusione dell'ipotesi lieve; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C