Criminal appeal dismissed as inadmissible due to complete factual reasoning by lower court on violent conduct and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rizzo Filippo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already fully reasoned the violent and threatening conduct and rejected generic mitigating factors based on the appellant's disproportionate reaction. Consequently, the appellate court found no grounds to re-examine the factual qualification or sentencing rationale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 393 c.p.; Art. 360 c.p.: An appeal is inadmissible when the lower court has already provided exhaustive and complete reasoning on the facts and legal qualification of the criminal conduct, rendering further review unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO FILIPPO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 09/07/1957 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rizzo Filippo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo attraverso il quale si censura la ritenuta responsabilità in ordine all'ipotesi di cui agli artt. 56, 393 è declinato in fatto avendo la Corte territoriale logicamente e con completezza argomentato in ordine alla realizzazione della condotta violenta e minacciosa e la conseguente qualificazione giuridica nella forma tentata del delitto contestato in ragione del mancato conseguimento dello scopo, così accogliendo parzialmente l'appello proposto (quarta pagina sentenza impugnata); rilevato che, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, esaustiva risulta la motivazione della Corte di merito che ha evidenziato, dopo aver ripercorso la violenta e spropositata reazione del ricorrente, l'assenza di elementi positivamente apprezzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0