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Ordinanza — n. 37520/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37520/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37520/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLINO SEBASTIANO nato a SAPONARA il 11/06/1954 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso del Pollino, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di calunnia sono inammissibili per assoluta genericità; considerato, inoltre, che i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, in quanto denunciano vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla valutazione probatoria, senza alcun confronto con la sentenza impugnata (v. pag. 1-2 ove si dà lineare spiegazione della sussistenza del reato in ragione della distorta rappresentazione dei fatti proposta nella denuncia a carico del Rizzo); rilevato che anche il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è generico nonché manifestamente infondato a fronte della pena irrogata nel minimo con il beneficio della sospensione condizionale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37520/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 1-2 ove si dà lineare spiegazione della sussistenza del reato in ragione della distorta rappresentazione dei fatti proposta nella denuncia a carico del Rizzo); rilevato che anche il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è generico nonché manifestamente infondato a fronte della pena irrogata nel minimo con il beneficio della sospensione condizionale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione accesso dei giornalisti agli atti diritto di stampa punibilità dei mass media costi della campagna motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLINO SEBASTIANO nato a SAPONARA il 11/06/1954 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso del Pollino, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di calunnia sono inammissibili per assoluta genericità; considerato, inoltre, che i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, in quanto denunciano vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla valutazione probatoria, senza alcun confronto con la sentenza impugnata (v. pag. 1-2 ove si dà lineare spiegazione della sussistenza del reato in ragione della distorta rappresentazione dei fatti proposta nella denuncia a carico del Rizzo); rilevato che anche il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è generico nonché manifestamente infondato a fronte della pena irrogata nel minimo con il beneficio della sospensione condizionale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende