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Ordinanza — n. 37516/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37516/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37516/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTO FLORIANA nato a TARANTO il 27/07/1973 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Roberto Floriana; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che i motivi attraverso cui si deducono i vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al contestato delitto di evasione, la Corte territoriale ha espressamente fatto riferimento alla durata ed efficacia del controllo (i verbalizzanti avevano ripetutamente bussato alla porta per molto tempo) che in altre occasioni aveva invece dato utile risultato allorché la ricorrente era stata trovata in casa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37516/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Roberto Floriana; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che i motivi attraverso cui si deducono i vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al contestato delitto di evasione, la Corte territoriale ha espressamente fatto riferimento alla durata ed efficacia del controllo (i verbalizzanti avevano ripetutamente bussato alla porta per molto tempo) che in altre occasioni aveva invece dato utile risultato allorché la ricorrente era stata trovata in casa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura condono delle spese procedurali censure procedurali addebito di tasse autorizzazione ad agire
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTO FLORIANA nato a TARANTO il 27/07/1973 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Roberto Floriana; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che i motivi attraverso cui si deducono i vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al contestato delitto di evasione, la Corte territoriale ha espressamente fatto riferimento alla durata ed efficacia del controllo (i verbalizzanti avevano ripetutamente bussato alla porta per molto tempo) che in altre occasioni aveva invece dato utile risultato allorché la ricorrente era stata trovata in casa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23