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Ordinanza — n. 37512/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37512/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37512/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADAMA KALILU nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Jadama Kalilu; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la mancata assoluzione del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen. è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo meramente evocativo dei vizi enunciati avendo la Corte di merito puntualmente evidenziato la esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna (relazione dei verbalizzanti in ordine alla attività di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina in flagranza di reato); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che in tal senso milita l'eccentrico riferimento alla sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. a fronte di decisione all'esito di giudizio celebrato ai sensi dell'art. 23-bis I. n. 176/2020 in cui erano state inviate le conclusioni senza che fosse intervenuto alcun accordo tra le parti in ordine alla pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37512/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo meramente evocativo dei vizi enunciati avendo la Corte di merito puntualmente evidenziato la esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna (relazione dei verbalizzanti in ordine alla attività di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina in flagranza di reato); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che in tal senso milita l'eccentrico riferimento alla sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. a fronte di decisione all'esito di giudizio celebrato ai sensi dell'art. 23-bis I. n. 176/2020 in cui erano state inviate le conclusioni senza che fosse intervenuto alcun accordo tra le parti in ordine alla pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pornografia leggera reati sessuali atto sessuale con un detenuto causa illecita sostanze soggette a restrizione pubblicità di occasioni di libidine

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
236945); che in tal senso milita l'eccentrico riferimento alla sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADAMA KALILU nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Jadama Kalilu; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la mancata assoluzione del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen. è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo meramente evocativo dei vizi enunciati avendo la Corte di merito puntualmente evidenziato la esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna (relazione dei verbalizzanti in ordine alla attività di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina in flagranza di reato); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che in tal senso milita l'eccentrico riferimento alla sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. a fronte di decisione all'esito di giudizio celebrato ai sensi dell'art. 23-bis I. n. 176/2020 in cui erano state inviate le conclusioni senza che fosse intervenuto alcun accordo tra le parti in ordine alla pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso