Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging consent vices not covered by post-2017 procedural code rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the alleged defect of consent did not fall within the specific grounds permitted for cassation against sentencing orders under the 2017 procedural code. The appellant merely evoked a general consent issue without detailing how the defendant's will was vitiated, while the law restricts such appeals to specific grounds like legal qualification errors or sentencing illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 c.p.p.; Appeals against sentencing orders must strictly adhere to the grounds enumerated in Art. 448, c.p.p., and general allegations of consent defects without concrete substantiation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO VINCENZO nato a PIACENZA il 25/10/1977 avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di PIACENZAdata_auvise-a+ itcs"»D3r- -ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia Di Carlo Vincenzo impugna la sentenza del Tribunale di Piacenza con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 337, 582 - 585 e 635 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce vizi del consenso.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Il motivo di ricorso proposto, che denuncia solo astrattamente un vizio del consenso risulta inconferente e meramente evocativa del vizio del consenso neppure esplicitato nella sua esatta consistenza nella parte in cui richiede che il giudice avrebbe dovuto svolgere la necessaria verifica, senza però rilevare alcunché in concreto tenuto conto della presenza dell'imputato e del difensore.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così