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Ordinanza — n. 37507/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on drug trafficking charges for manifestly unfounded arguments regarding recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37507/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Nicoletti Luigi and Natale Pasquale inadmissible, rejecting their challenges to the conviction for drug trafficking and the imposed sentence. The appellants argued for a different legal qualification of the crime and the application of mitigating circumstances, but the court found their arguments merely repetitive of issues already thoroughly addressed by the lower courts. The decision emphasized that the lower courts correctly identified the organized nature of the drug dealing and the lack of signs of repentance, making the denial of leniency legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be dismissed if the grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning, and if the denial of general mitigating circumstances is not manifestly illogical.

Parole chiave

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drug trafficking recidivism mitigating circumstances inadmissible appeal manifestly unfounded attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLETTI LUIGI nato il 17/04/1992 NATALE PASQUALE nato a MADDALONI il 20/06/2000 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da Nicoletti Luigi e Natale Pasquale; OSSERVA Ritenuto che, quanto al ricorso di Nicoletti Luigi che censura la mancata riqualificazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, i motivi dedotti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, rivelandosi la doTianza manifestamente infondata alla luce della valorizzazione di plurimi elementi (oltre alla quantità non certo irrilevante) idonei ad escludere la scarsa offensività della condotta (attività di spaccio posta in essere in maniera seriale ed organizzata nei minimi particolari e con l'ausilio di più persone, oltre alla cospicua somma di denaro sequestrata); che manifestamente infondato risulta l'omnicomprensivo e, pertanto, generico motivo attraverso cui Nicoletti censura la riconosciuta recidiva, visto che la Corte di merito ha fornito ampia spiegazione delle ragioni che hanno portato a ritenere esistenti i presupposti per l'applicazione la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale; che in tal senso, infatti, depone il percorso criminale valutato attraverso il richiamo ai precedenti penali già analizzati dal primo giudice che, con motivazione ampia e completa, aveva fatto ritenere il nuovo reato segno di maggiore pericolosità ed il ricorrente abitualmente dedito all'attività di spaccio di stupefacenti; rilevato che il ricorso di Natale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è reiterativo e generico in quanto la Corte di appello ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a ritenere adeguata la pena individuata dal Giudice di primo grado, facendo pertinente riferimento alla presenza del precedente penale specifico e all'assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a queili ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme