Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the reclassification of facts and the denial of generic mitigating circumstances, but the appellate court had already adequately refuted these identical claims. The court rejected the appeal because the new grounds were merely repetitive of those previously addressed and found unconvincing by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of those already examined and adequately refuted by the appellate court, or if they lack relevance to the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAI)] SLIMAN YOUSSEF nato il 10/11/1983 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Hadj Sliman Youssef; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il primo motivo di ricorso che censura l'esclusa riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, risulta anche declinato in fatto nella parte in cui, oltre a minimizzare il rilevante dato quantitativo (sostanza stupefacente del tipo eroina idonea alla predisposizione di 576 dosi), a cui la Corte territoriale ha comunque assegnato determinante rilievo, rappresenta un ipotetico ruolo marginale del ricorrente rispetto al conducente dell'auto (rimasto penalmente indenne), nei cui confronti ipotizza un concorso nel reato che la Corte di merito ha evidenziato non fosse idoneo a mitigare la gravità della condotta contestata, semmai aggravandola; rilevato che in ordine al secondo motivo, attraverso cui si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, adeguata risulta la parte della motivazione che ha posto in evidenza che il ricorrente era stato scarcerato da appena tre giorni con ciò dimostrando stabili e rilevanti rapporti immediatamente attivati, tanto da valutare come inconferente l'esito del giudizio in ordine al quale era stato detenuto e valorizzare l' assenza di elementi positivamente valorizzabili, motivazione che, in quanto logica e completa, si sottrae al vaglio di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de