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Ordinanza — n. 37456/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and procedural defects, upholding first-instance conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible due to generic grievances and procedural violations. The Court of Appeal had thoroughly addressed the criminal facts under Article 337 of the Penal Code and rejected the request for renewed investigation, while the appellant failed to substantiate claims regarding witness status or transcript deficiencies. Consequently, the Court upheld the conviction, citing the unreviewability of merit evaluations and the lack of specific legal errors in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic complaints or procedural defects not properly raised or substantiated are inadmissible, and merit evaluations by the trial court remain unreviewable.

Parole chiave

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generic appeal grounds unreviewable merit evaluation witness status qualification transcript transcription defect procedural inadmissibility rinuncia al dibattimento orale facoltà di astenersi dal testimoniare udienza dibattimentale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Art. 197 c.p.p.
Art. 197-bis c.p.p.
art. 337 cod. pen
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
Sez. U, n. 12067 del 17.12.2009, Rv. 246376
Sez. 1, n. 34351 del 11.5.2005, Alvaro, Rv. 232508
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEMBRI GIUSEPPE nato a GELA il 30/10/1958 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Caltanissetta, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 337 cod. pen., facendo correttamente rinvio alla esaustiva motivazione della sentenza di primo grado che già aveva fornito adeguata risposta alle deduzioni difensive in merito alle ragioni della ritenuta inattendibilità della versione difensiva accreditata dalla moglie dell'imputato, e sul conseguente motivato diniego della rinnovazione istruttoria richiesta in appello; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che le altre questioni di carattere processuale sono ugualmente inammissibili, non essendo sufficiente la querela per documentare la qualifica di indagato del teste escusso, né essendo stata dedotta in appello la questione dell'inutilizzabilità ai fini della verifica degli elementi fattuali da cui deriva il vizio denunciato considerato che l'archiviazione preclude l'applicazione delle incompatibilità previste dagli artt. 197 e 197-bis c.p.p. (cfr.

Sez. U, n. 12067 de/ 17/12/2009 Rv. 246376; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508); ritenuto che la dedotta carenza delle trascrizioni dell'udienza, non eccepita in sede di discussione, comunque di per sé non comporta alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né in termini di nullità delle prove testimoniali assunte; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2