Ordinanza — n. 37455/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIALLOMBARDO DAVIDE nato a TORINO il 27/11/1987 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art.385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una censura generica; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare, osservando che la pena base era stata individuata in misura poco superiore al minimo edittale, risultando ciò conforme, da un lato, dalla gravità del fatto in relazione alla durata prolungata dell'evasione, dall'altro lato, alla personalità dell'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 37455/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una censura generica; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare, osservando che la pena base era stata individuata in misura poco superiore al minimo edittale, risultando ciò conforme, da un lato, dalla gravità del fatto in relazione alla durata prolungata dell'evasione, dall'altro lato, alla personalità dell'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIALLOMBARDO DAVIDE nato a TORINO il 27/11/1987 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art.385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una censura generica; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare, osservando che la pena base era stata individuata in misura poco superiore al minimo edittale, risultando ciò conforme, da un lato, dalla gravità del fatto in relazione alla durata prolungata dell'evasione, dall'altro lato, alla personalità dell'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 e estensore Il