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Ordinanza — n. 37454/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual comparison with lower court's detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's conviction for forgery, but the court found its complaints failed to provide a specific comparison with the detailed factual findings regarding the defendant's awareness of the false report. Consequently, the court ruled that re-litigating already thoroughly addressed issues without engaging with the lower court's specific evaluations violates the principle of non-reviewability of fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to offer a specific comparison with the lower court's detailed factual and legal reasoning, as the court of appeal's adequately motivated evaluations of fact are non-reviewable.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility non-reviewability of fact-finding criminal appeal dismissal specific comparison requirement Art. 616 c.p.p. cognizione del ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 368 cod. pen
art. 616 c.p
260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA SALVATORE nato a PALERMO il 04/05/1956 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello palermitana, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 368 cod. pen. (in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia di smarrimento dell'assegno e sulla gravità delle conseguenze per la persona offesa ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per tenuità del fatto); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale (vedi pp. 4,5), in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20