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Ordinanza — n. 37453/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld exclusion of minor offense clause due to overwhelming quantitative evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37453/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the application of the minor offense exclusion clause, but the court found the appeal's arguments generic and unsupported by specific facts. The court ruled that the exclusion clause was correctly applied because the quantitative data on organized trafficking volume overwhelmingly outweighed any qualitative mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it lacks specific factual grounds, as the statutory exclusion for minor offenses applies when quantitative indicators of organized crime are overwhelmingly negative, rendering qualitative arguments irrelevant.

Parole chiave

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generic appeal minor offense exclusion organized trafficking quantitative indicators Article 616 c.p.p. inadmissible appeal procedural dismissal traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 616 c.p.p.
274076); Rilevato che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 616 c.p
274076); Rilevato che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMAL ELIDRISSI REDOUANE nato il 19/10/1991 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello torinese, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni dell'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 (vedi pp. 6/7 in relazione ai quantitativi immessi nel mercato ed al livello di pericolosità dello spaccio organizzato), in applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); Rilevato che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente