Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37451/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37451/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37451/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI MATTEO nato a TORINO il 15/06/1967 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: ed invero, con riferimento alla mancata integrazione dei reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., i giudici di merito hanno osservato, che, nel primo caso, la penale responsabilità risulta provata alla luce delle condotte violente e delle espressioni minacciose poste in essere dall'imputato, al punto che a causa di queste è stato necessario ricorrere all'arresto; nel secondo caso, invece, trattasi di censura non dedotta precedentemente con l'atto di gravame e comunque manifestamente infondata essendo pacifico il concorso formale dei predetti reati; infine, quanto alla aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen., la Corte d'appello ha fatto una corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità; ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 604-ter cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37451/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
discriminazione basata su un handicap concussione assistenza riabilitativa oltraggio alla corte risarcimento alle vittime di reati abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 604-ter cod. pen
art. 616 c.p
268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI MATTEO nato a TORINO il 15/06/1967 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: ed invero, con riferimento alla mancata integrazione dei reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., i giudici di merito hanno osservato, che, nel primo caso, la penale responsabilità risulta provata alla luce delle condotte violente e delle espressioni minacciose poste in essere dall'imputato, al punto che a causa di queste è stato necessario ricorrere all'arresto; nel secondo caso, invece, trattasi di censura non dedotta precedentemente con l'atto di gravame e comunque manifestamente infondata essendo pacifico il concorso formale dei predetti reati; infine, quanto alla aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen., la Corte d'appello ha fatto una corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità; ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974;

Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore