Ordinanza — n. 37451/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI MATTEO nato a TORINO il 15/06/1967 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: ed invero, con riferimento alla mancata integrazione dei reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., i giudici di merito hanno osservato, che, nel primo caso, la penale responsabilità risulta provata alla luce delle condotte violente e delle espressioni minacciose poste in essere dall'imputato, al punto che a causa di queste è stato necessario ricorrere all'arresto; nel secondo caso, invece, trattasi di censura non dedotta precedentemente con l'atto di gravame e comunque manifestamente infondata essendo pacifico il concorso formale dei predetti reati; infine, quanto alla aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen., la Corte d'appello ha fatto una corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità; ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 604-ter cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37451/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI MATTEO nato a TORINO il 15/06/1967 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: ed invero, con riferimento alla mancata integrazione dei reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., i giudici di merito hanno osservato, che, nel primo caso, la penale responsabilità risulta provata alla luce delle condotte violente e delle espressioni minacciose poste in essere dall'imputato, al punto che a causa di queste è stato necessario ricorrere all'arresto; nel secondo caso, invece, trattasi di censura non dedotta precedentemente con l'atto di gravame e comunque manifestamente infondata essendo pacifico il concorso formale dei predetti reati; infine, quanto alla aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen., la Corte d'appello ha fatto una corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità; ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974;
Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore