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Ordinanza — n. 37448/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37448/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ACQUISTO TOMMASO nato a BARI il 23/04/1960 D'ACQUISTO GIUSEPPE nato a BARI il 10/03/1992 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti in punto di accertamento della responsabilità sono inammissibili perché generici e reiterativi; ritenuto che i motivi sulle attenuanti generiche per entrambi gli imputati, come quelli sulla sospensione condizionale della pena per D'Acquisto Tommaso e sul beneficio della non menzione per D'Acquisto Giuseppe, appaiono riproduttivi delle stese censure dedotte in appello con motivi già generici, in assenza di rilievi critici specifici rispetto all'analisi compiuta dal Giudice di primo grado; ritenuto con riferimento all'attendibilità della persona offesa che le valutazioni deli Giudici di merito sono coerenti oltre che supportate dalle testimonianze assunte ed immuni da travisamenti; ritenuto che con la circostanza della presenza di più persone non è stata dedotta con i motivi di appello sicchè involgendo questioni di fatto non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità; ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37448/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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cosa generica condono delle spese procedurali identità dei crediti legittimazione a ricorrere spese di difesa cauzione per le spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ACQUISTO TOMMASO nato a BARI il 23/04/1960 D'ACQUISTO GIUSEPPE nato a BARI il 10/03/1992 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti in punto di accertamento della responsabilità sono inammissibili perché generici e reiterativi; ritenuto che i motivi sulle attenuanti generiche per entrambi gli imputati, come quelli sulla sospensione condizionale della pena per D'Acquisto Tommaso e sul beneficio della non menzione per D'Acquisto Giuseppe, appaiono riproduttivi delle stese censure dedotte in appello con motivi già generici, in assenza di rilievi critici specifici rispetto all'analisi compiuta dal Giudice di primo grado; ritenuto con riferimento all'attendibilità della persona offesa che le valutazioni deli Giudici di merito sono coerenti oltre che supportate dalle testimonianze assunte ed immuni da travisamenti; ritenuto che con la circostanza della presenza di più persone non è stata dedotta con i motivi di appello sicchè involgendo questioni di fatto non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità; ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974;

Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Coniglie nso