Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37446/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37446/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37446/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO SALVATORE nato a PALERMO il 26/01/1993 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente e ribadito nella memoria difensiva dell'1/09/2022 è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla ritenuta inammissibilità dell'atto di appello per la genericità dei motivi privi di una specifica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle censure dedotte con l'impugnazione in relazione alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37446/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO SALVATORE nato a PALERMO il 26/01/1993 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente e ribadito nella memoria difensiva dell'1/09/2022 è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla ritenuta inammissibilità dell'atto di appello per la genericità dei motivi privi di una specifica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle censure dedotte con l'impugnazione in relazione alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consi re estensore Il Presi nte