Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37442/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld lower court's finding of escape from home detention under Art. 385 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37442/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific motivation in the arguments presented by the appellant. The appellant, Luca De Luca, challenged a lower court decision regarding his escape from home detention, arguing for necessity and questioning the severity of the act. The court rejected these claims, affirming that any unauthorized departure constitutes the crime of escape regardless of duration or distance, and found no evidence supporting a state of necessity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the arguments are generic and fail to address the specific reasoning of the lower court, which correctly established that any unauthorized departure from home detention constitutes the crime of escape without requiring proof of necessity.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility genericity of arguments escape from home detention state of necessity defense Art. 385 Penal Code Art. 616 Code of Criminal Procedure home detention violation allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
art. 385 cod. pen
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA LUCA nato a AVEZZANO il 26/08/1966 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di L'Aquila, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità in assenza di elementi di prova di una situazione di pericolo per un malore asseritamente avvertito dall'imputato la sera precedente il fatto; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presicjlnte