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Ordinanza — n. 37439/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity, upholding lower court's sanction reasoning on criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37439/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the punitive treatment of his criminal facts and prior record, but the Court of Appeal had already provided congruent motivation on these specific points. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to add substantive value and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to provide specific arguments distinct from the already motivated decision of the Court of Appeal.

Parole chiave

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genericity absolute inadmissibility appeal procedural costs criminal sanctions prior criminal record Cassation review motivation congruence spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI SAIMON nato il 10/07/1987 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; '7)7 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Firenze che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio per le modalità del fatto ed i precedenti penali a suo carico; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr !dente