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Ordinanza — n. 37436/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court rejects lack of specific critique regarding non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37436/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to absolute genericity in its reasoning. The appellant argued the lower court failed to adequately critique the specific grounds for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the appellate decision sufficiently motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks a specific critique of the lower court's reasoning regarding the non-prosecution grounds, as genericity renders the appeal devoid of any concrete legal argumentation.

Parole chiave

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genericity of appeal non-prosecution grounds Article 131-bis procedural inadmissibility specific critique required criminal appeal rejection procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
(modalità di occultamento della sostanza stupefacente); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 131-bis c.p
art. 616 c.p
(modalità di occultamento della sostanza stupefacente); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGO ALI nato il 10/02/1990 avverso l'ordinanza del 06/06/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla ritenuta inammissibilità dell'atto di appello per la genericità del motivo privo di una critica adeguata e puntuale rispetto alle specifiche ragioni poste a fondamento del diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (modalità di occultamento della sostanza stupefacente); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Cons re estensore Il Pr dent