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Ordinanza — n. 37435/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37435/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37435/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI ALFREDO nato a SAN SEVERO il 30/01/1962 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art.336 cod. pen., facendo correttamente riferimento alla serietà delle minacce di dare fuoco alle autovetture di servizio; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la questione dedotta in merito alla richiesta di perizia è ugualmente inammissibile per genericità atteso che la perizia prodotta dalla parte è stata acquisita ed è stata posta a fondamento del riconoscimento del vizio parziale di mente, mentre rispetto a tale diversa problematica nulla è stato dedotto dal ricorrente, con la conseguente genericità del motivo per l'assenza di censure sullo specifico profilo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37435/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen., facendo correttamente riferimento alla serietà delle minacce di dare fuoco alle autovetture di servizio; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la questione dedotta in merito alla richiesta di perizia è ugualmente inammissibile per genericità atteso che la perizia prodotta dalla parte è stata acquisita ed è stata posta a fondamento del riconoscimento del vizio parziale di mente, mentre rispetto a tale diversa problematica nulla è stato dedotto dal ricorrente, con la conseguente genericità del motivo per l'assenza di censure sullo specifico profilo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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reati contro i doveri di servizio spese del veicolo a motore concussione minaccia nel diritto penale perturbamento di pubblici servizi infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI ALFREDO nato a SAN SEVERO il 30/01/1962 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art.336 cod. pen., facendo correttamente riferimento alla serietà delle minacce di dare fuoco alle autovetture di servizio; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la questione dedotta in merito alla richiesta di perizia è ugualmente inammissibile per genericità atteso che la perizia prodotta dalla parte è stata acquisita ed è stata posta a fondamento del riconoscimento del vizio parziale di mente, mentre rispetto a tale diversa problematica nulla è stato dedotto dal ricorrente, con la conseguente genericità del motivo per l'assenza di censure sullo specifico profilo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consi liere estensore Il P