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Ordinanza — n. 37427/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism and sentencing, ruling facts within trial judge's discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's application of recidivism and sentencing, arguing against the conviction for a similar crime committed shortly after expiation. The court rejected these claims, stating the first ground was unfounded due to the appellate court's adequate reasoning and that the second ground lacked manifest illogicity, leaving factual assessments to the trial judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.; The appeal is inadmissible if the first ground is manifestly unfounded regarding the appellate court's motivation on recidivism, and the second ground fails to demonstrate manifest illogicity in sentencing, as factual evaluations remain within the trial judge's discretionary power.

Parole chiave

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recidivism application sentencing discretion appeal inadmissibility manifest illogicity procedural costs Cassazione ordinanza factual assessment recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 609 c.p.
art. 616 c.p
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA CHEIKH (CUI 04H8HEY) nato il 13/09/1995 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione della violazione e del giudizio negativo correlato alla commissione del fatto pochi giorni dopo l'espiazione della pena per analogo reato; ritenuto quanto al trattamento sanzionatorio che il ricorrente, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di manifesta illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;

Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Cons liere estensore Il Presid,pfit