Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and lack of effective comparison with lower court's detailed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and their lack of specific comparison with the lower court's detailed reasoning. The Court of Appeal had thoroughly addressed the elements required for the crime under Article 337 of the Penal Code and the non-punishability cause under Article 393-bis, providing adequate responses to the defense. Consequently, the Court ruled that re-litigating these already resolved issues without a substantive confrontation with the first instance judge's evaluations violates the principle of non-reviewability of merit judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat issues already thoroughly addressed by the court of first instance without an effective comparison with its motivated evaluations, as such generic complaints do not constitute a determined logical or legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GAETANO nato a CHIVASSO il 26/10/1968 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 337 cod. pen., fornendo adeguata risposta alle deduzioni difensive in merito alla invocata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. (vedi pag. 4 sentenza impugnata); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 re estens