Italian court dismisses appeal for withdrawal and orders fines and costs under Article 616 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the appellant's voluntary withdrawal of the litigation. The appellant, ANI MARK, had previously filed a challenge against a lower court judgment but formally renounced the appeal on August 1, 2022. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine to the fine fund, citing Article 616 of the Criminal Procedure Code which applies uniformly to all inadmissibility scenarios.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: The withdrawal of an appeal renders it inadmissible, triggering a mandatory condemnation to pay procedural costs and a fine to the fine fund without distinction between types of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANI MARK nato il 23/10/1982 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rilevato che con dichiarazione, pervenuta in Cancelleria in data 1 agosto 2022, con sottoscrizione autenticata dal difensore, il ricorrente ha rinunciato al ricorso; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, perché l'art. 616 cod. proc. pen. non fa distinzione tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen., né si versa nel caso di rinuncia per carenza di interesse per cause sopravvenute non imputabili al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 26737301;
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigl estensore Il