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Ordinanza — n. 37423/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, upholding lower court's sentencing and procedural rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37423/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Koly Toure inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the specific sentencing and procedural handling by the Court of Appeal of Turin, but the court found the lower court had adequately addressed the specific facts and prior records. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and merely repeats the lower court's reasoning without adding new arguments or challenging the factual basis of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity absolute Art. 616 c.p.p. procedural costs sentencing review sanzioni pecuniarie spese di difesa motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLY TOURE nato il 02/11/1999 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio per le modalità del fatto e per i numerosi precedenti specifici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Cor.1 ere estensore Il Pres ente