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Ordinanza — n. 37421/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; appellate court adequately motivated resistance to public official conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had correctly reasoned that the appellant's actions went beyond mere flight by executing imprudent maneuvers to obstruct police pursuit, thereby concretely hindering public function and inducing fear. Consequently, the court found the lower court's motivation sufficient and rejected the claim that the conviction lacked proper legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court provides adequate motivation regarding the integration of the crime of resistance to a public official, confirming that specific imprudent maneuvers constitute concrete obstruction of public function.

Parole chiave

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resistance to public official inadmissible appeal adequate motivation criminal procedure law obstruction of police pursuit procedural costs appellate court review manovra di sorpasso

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 356 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI ANGELO nato a CARMAGNOLA il 09/04/1991 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando come per sottrarsi alle forze di polizia, il ricorrente non si sia limitato alla fuga alla guida di un'autovettura, ma abbia eseguito manovre imprudenti finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Cons e estensore Il Presid te